La Sharia è l'insieme delle norme religiose,
giuridiche e sociali fondate sul Corano, sulla Sunna ovvero sulla tradizione sacra, sulla giurisprudenza religiosa,
e sulle opinioni espresse da Maometto. È considerata fonte della Sharia anche l’opinione concorde della comunità
che si esprime attraverso la dottrina dei giuristi teologi. Per colmare una
lacuna giuridica si può ricorrere all'interpretazione analogica, che prevede
l’estensione di una norma ad una fattispecie non disciplinata ma simile. Nel
diritto penale islamico il peccato coincide con il reato. I reati più gravi sono quelli previsti contro
Allah e la religione islamica (ad esempio, la bestemmia e l’apostasia, che
vengono generalmente perseguite d’ufficio); le sanzioni per i crimini sono
previste dal Corano e dalla Sunna e
vanno dalla pena di morte e la flagellazione a forme meno gravi rimesse alla
discrezionalità del giudice. La Sharia
trovava applicazione pressoché uniforme nell’Impero Ottomano; tuttavia dal XIX
secolo in maniera più o meno generalizzata è iniziato negli Stati musulmani un
processo di riforma che ha portato a ridurre l’applicazione della Sharia in favore dell’adozione di
normative influenzate dalla tradizione europea. Un impulso particolarmente
forte alla modernizzazione si ebbe dal 1923 con la caduta dell’Impero Ottomano
e la costituzione degli Stati nazionali. Il processo di modernizzazione fu particolarmente
forte in Turchia che adottò una costituzione repubblicana laica che abolì
completamente la Sharia in favore
di una legislazione di chiara
ispirazione occidentale. Questo processo di laicizzazione in maniera più timida
riguardò anche altri Stati musulmani, nei quali si ebbero però due rilevanti
eccezioni: la prima è relativa al diritto familiare che così come concepito
dalla fede islamica continuò la sua applicazione nel mondo musulmano tranne che
in Turchia; la seconda è costituita da alcuni Stati che rifiutarono la modernizzazione
per ribadire il loro attaccamento all’ortodossia islamica. Tra questi in Arabia
Saudita, nell’Oman e in altri Stati del Golfo Persico la Sharia attualmente continua ancora ad avere un’applicazione molto
ampia. In altri Stati, in particolare in Iran e in Sudan, intorno agli anni ’70
e ’80 si sono avute rivoluzioni islamiche che hanno ripristinato la vigenza della
Sharia. Anche in Mauritania e
nell’Afghanistan la Sharia ha un ampio campo di applicazione. L’applicazione della Sharia è assicurata anche dall’abituale ricorso,
per l’integrazione delle lacune giuridiche, al diritto consuetudinario, che si
ispira generalmente alla legge islamica. Inoltre la promulgazione di principi laici, spesso
non preclude il ricorso alla legge religiosa. Ad esempio, laddove si proclama
la libertà religiosa tuttavia la concreta professione di atti di fede diversi
dall’Islam o la conversione di un musulmano ad altra fede vengono di fatto
sanzionati come atti contrari all’ordine pubblico. Un altro strumento attraverso il quale si
assicura la vigenza dei principi della tradizione islamica, è affermare la
necessaria non contraddittorietà tra le nuove leggi e i principi fondamentali
dell’Islam, non suscettibili di essere modificati dalla normativa positiva;
così ad esempio, in alcuni Stati, come l’Egitto, la giurisprudenza non ha
ammesso l’applicazione dei principi di uguaglianza giuridica della donna
rispetto all’uomo proprio in virtù di questa contraddittorietà. ROBERTO RAPACCINI