giovedì 3 gennaio 2013

28. IL RAPPORTO FRA LEGGE LAICA E LEGGE ISLAMICA


La Sharia è l'insieme delle norme religiose, giuridiche e sociali fondate sul Corano, sulla Sunna ovvero sulla tradizione sacra, sulla giurisprudenza religiosa, e sulle opinioni espresse da Maometto. È considerata fonte della Sharia anche l’opinione concorde della comunità che si esprime attraverso la dottrina dei giuristi teologi. Per colmare una lacuna giuridica si può ricorrere all'interpretazione analogica, che prevede l’estensione di una norma ad una fattispecie non disciplinata ma simile. Nel diritto penale islamico il peccato coincide con il reato.  I reati più gravi sono quelli previsti contro Allah e la religione islamica (ad esempio, la bestemmia e l’apostasia, che vengono generalmente perseguite d’ufficio); le sanzioni per i crimini sono previste dal Corano e dalla Sunna e vanno dalla pena di morte e la flagellazione a forme meno gravi rimesse alla discrezionalità del giudice. La Sharia trovava applicazione pressoché uniforme nell’Impero Ottomano; tuttavia dal XIX secolo in maniera più o meno generalizzata è iniziato negli Stati musulmani un processo di riforma che ha portato a ridurre l’applicazione della Sharia in favore dell’adozione di normative influenzate dalla tradizione europea. Un impulso particolarmente forte alla modernizzazione si ebbe dal 1923 con la caduta dell’Impero Ottomano e la costituzione degli Stati nazionali. Il processo di modernizzazione fu particolarmente forte in Turchia che adottò una costituzione repubblicana laica che abolì completamente la Sharia in favore di  una legislazione di chiara ispirazione occidentale. Questo processo di laicizzazione in maniera più timida riguardò anche altri Stati musulmani, nei quali si ebbero però due rilevanti eccezioni: la prima è relativa al diritto familiare che così come concepito dalla fede islamica continuò la sua applicazione nel mondo musulmano tranne che in Turchia; la seconda è costituita da alcuni Stati che rifiutarono la modernizzazione per ribadire il loro attaccamento all’ortodossia islamica. Tra questi in Arabia Saudita, nell’Oman e in altri Stati del Golfo Persico la Sharia attualmente continua ancora ad avere un’applicazione molto ampia. In altri Stati, in particolare in Iran e in Sudan, intorno agli anni ’70 e ’80 si sono avute rivoluzioni islamiche che hanno ripristinato la vigenza della Sharia. Anche in Mauritania e nell’Afghanistan  la Sharia ha un ampio campo di applicazione. L’applicazione della Sharia è assicurata anche dall’abituale ricorso, per l’integrazione delle lacune giuridiche, al diritto consuetudinario, che si ispira generalmente alla legge islamica.  Inoltre la promulgazione di principi laici, spesso non preclude il ricorso alla legge religiosa. Ad esempio, laddove si proclama la libertà religiosa tuttavia la concreta professione di atti di fede diversi dall’Islam o la conversione di un musulmano ad altra fede vengono di fatto sanzionati come atti contrari all’ordine pubblico.  Un altro strumento attraverso il quale si assicura la vigenza dei principi della tradizione islamica, è affermare la necessaria non contraddittorietà tra le nuove leggi e i principi fondamentali dell’Islam, non suscettibili di essere modificati dalla normativa positiva; così ad esempio, in alcuni Stati, come l’Egitto, la giurisprudenza non ha ammesso l’applicazione dei principi di uguaglianza giuridica della donna rispetto all’uomo proprio in virtù di questa contraddittorietà. ROBERTO RAPACCINI